Art. 1 (Indizione dei congressi comunali)
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità e i tempi di svolgimento dei congressi comunali, nonché quelli delle unità territoriali in cui sono ripartite le città metropolitane che, agli effetti di questo regolamento, sono equiparate a congressi comunali, indetti ai sensi dell’articolo 20 dello statuto di Fratelli d’Italia.
2. Il congresso comunale elegge il coordinatore comunale e la parte eventuale elettiva del coordinamento comunale.
3. I congressi dovranno essere convocati entro il 31 gennaio 2025 e svolgersi il prima possibile, salvo deroghe autorizzate.
4. Le modalità e i tempi dello svolgimento dei congressi sono normate dal presente regolamento.
5. Il numero di componenti dei coordinamenti comunali compreso il coordinatore è fissato nelle seguenti fasce:
6. Entro il 10 novembre i presidenti provinciali devono proporre, ai sensi dell’articolo 18 dello statuto, l’assetto territoriale con gli eventuali eccezionali e motivati accorpamenti di comuni nei quali non si sia costituito il circolo per mancanza di iscritti necessari o per mancanza di richiesta di costituzione del circolo da parte degli stessi iscritti. Tale proposta va inviata al Dipartimento Organizzazione e, per conoscenza, alla Segreteria Generale dei Congressi ed al coordinatore regionale, attraverso le caselle di posta elettronica ufficiali. Obiettivo di ogni presidente provinciale dovrà essere quello di garantire una presenza di iscritti adeguata in ogni comune.
Art. 2 (Elettorato attivo e passivo)
1. Hanno diritto di esercitare l’elettorato attivo in sede congressuale gli associati all’organizzazione Fratelli d’Italia in regola con l’iscrizione alla data del 12 ottobre 2024. Gli iscritti del 2023 possono rinnovare la propria iscrizione fino al 30 ottobre 2024.
2. I nuovi iscritti saranno obbligatoriamente iscritti nel comune di residenza salvo che per effettive e comprovate ragioni istituzionali, di studio o di lavoro su richiesta dell’iscritto.
3. Gli iscritti che rinnovano l’adesione saranno obbligatoriamente confermati nel comune di iscrizione del tesseramento 2023 salvo richiesta di spostamento da parte dell’iscritto esclusivamente verso il comune di residenza. Per coloro che erano iscritti nel generico “circolo territoriale” provinciale si applica il comma 2.
4. Nei territori in cui non esistevano circoli costituiti l’elettorato passivo coincide con l’elettorato attivo. Nei territori in cui è già presente un circolo può candidarsi a coordinatore solo chi era già regolarmente iscritto nel 2023. Eventuali eccezioni straordinarie e motivate saranno inoltrate dal presidente provinciale alla Segreteria Generale dei Congressi che deciderà senza possibilità di appello. La decisione della Segreteria Generale dei Congressi dovrà essere formalizzata entro la data di presentazione delle candidature.
Art. 3 (Organizzazione dei congressi)
1. I congressi dei comuni capoluogo di provincia e quelli superiori a 50.000 abitanti saranno convocati e organizzati dalle Segreterie Regionali dei Congressi, già istituite, sentita la Segreteria Generale dei Congressi.
2. I congressi dei comuni inferiori ai 50.000 abitanti non capoluogo di provincia saranno convocati e organizzati dai coordinamenti provinciali.
Tali decisioni dei coordinamenti provinciali dovranno essere prese con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta si procede come da comma 1.
3. Laddove ci sia inadempienza nella convocazione la Segreteria Generale dei Congressi può provvedere di imperio alla convocazione e organizzazione del congresso, inviando nota sull'inadempienza riscontrata al dipartimento organizzazione che provvederà ad una eventuale valutazione.
4. Per ogni congresso comunale dovranno essere assicurate:
5. La Segreteria Regionale dei Congressi stabilisce il calendario delle date di svolgimento dei congressi di propria competenza e lo invia almeno 15 giorni prima dello svolgimento del congresso alla Segreteria Generale dei Congressi che provvederà ad eventuali osservazioni e modifiche entro 7 giorni. Il coordinamento provinciale stabilisce, con le modalità del comma 2, il calendario delle date di svolgimento dei congressi di propria competenza e lo invia almeno 15 giorni prima dello svolgimento del congresso alla Segreteria Regionale dei Congressi e per conoscenza al Dipartimento Organizzazione. La Segreteria Regionale dei Congressi può proporre alla Segreteria Generale dei Congressi eventuali osservazioni e modifiche entro 7 giorni. Le decisioni della Segreteria Generale dei Congressi saranno inappellabili.
Art. 4 (Presentazione delle candidature)
1. Le candidature a coordinatore comunale devono essere inviate al presidente provinciale almeno 7 giorni prima dello svolgimento del congresso attraverso la casella di posta elettronica del Partito (nomeprovincia@fratelli-italia.it) messa a disposizione dal Dipartimento Organizzazione. È compito del presidente provinciale inoltrare immediatamente le candidature ricevute di cui all’articolo 3 comma 1 (comuni capoluogo di provincia e quelli superiori a 50.000 abitanti).
2. Le candidature a coordinatore comunale devono essere:
3. Al momento dell’indizione del congresso il presidente provinciale renderà noto il numero totale degli iscritti aventi diritto di voto.
4. È compito di chi organizza il congresso (articolo 3 comma 1 e 2) verificare che le candidature a coordinatore siano di soggetti regolarmente iscritti, in linea con il codice etico e con i requisiti del presente regolamento (comma 2 del presente articolo, articolo 2 comma 4), pena l'esclusione dalla competizione.
Art. 5 (Svolgimento del congresso)
1. Il congresso dovrà svolgersi in un luogo adeguato rispetto al numero di iscritti. Dovrà essere un luogo pubblico o aperto al pubblico e con libero accesso, nel territorio comunale. Potranno essere invitate al dibattito le autorità istituzionali e i rappresentanti socio-economici della città nonché i rappresentanti dei partiti alleati.
2. Dovrà essere dedicato al dibattito uno spazio di tempo adeguato e sufficiente per far intervenire tutti i richiedenti. Solo al termine del dibattito si potranno aprire le votazioni alle quali deve essere dedicato un tempo pari ad almeno un’ora fino a 20 iscritti, minimo a 2 ore per quelli con più di 20 iscritti.
3. Per poter essere eletti al coordinamento comunale è necessario presentare la propria candidatura al presidente del congresso entro la fine del dibattito attraverso l’apposito modulo predisposto dal Dipartimento Organizzazione.
4. Se si è presentato un solo candidato alla carica di coordinatore si potrà procedere per acclamazione per la sua elezione. Si dovrà procedere alla votazione per i soli componenti del coordinamento se saranno pervenute candidature in un numero maggiore del numero degli eleggibili, altrimenti si potrà procedere per acclamazione anche per il coordinamento.
5. In caso di più candidati alla carica di coordinatore, il miglior perdente sarà eletto nel coordinamento di circolo a condizione che abbia raccolto almeno il 20% dei voti.
6. Le liste degli aventi diritto vengono fornite dal presidente provinciale opportunamente vidimate al presidente del congresso secondo le direttive impartite dal Dipartimento Organizzazione.
7. I candidati si impegnano preventivamente ad accettare quanto stabilito dal presente regolamento.
Art. 6 (Svolgimento delle elezioni)
1. Si vota previa identificazione attraverso documento che verrà annotato sulle liste elettorali.
2. A ciascun elettore verrà consegnata una scheda nella quale è previsto sia lo spazio per il candidato a coordinatore che, se previsto, lo spazio per esprimere il voto per i candidati a componente del coordinamento.
3. L’elettore potrà esprimere il proprio voto scrivendo il nome del candidato coordinatore e/o il nome del candidato al coordinamento.
4. Al termine delle votazioni si dovrà procedere immediatamente allo spoglio in pubblico.
5. Risulterà eletto il candidato coordinatore che avrà raccolto il maggior numero di voti.
6. I risultati dovranno essere trasmessi utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Dipartimento Organizzazione entro 12 ore al presidente provinciale, al coordinatore regionale e al Dipartimento Organizzazione attraverso le caselle di posta elettronica dedicate. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità continuativa di iscrizione, in caso di ulteriore parità risulterà eletto il più giovane di età.
7. La parte elettiva del coordinamento verrà eletta rispettando la graduatoria di preferenze raccolte dai candidati. La convalida degli eletti verrà effettuata dalla Segreteria Regionale dei Congressi entro 7 giorni dallo svolgimento delle elezioni. In caso di candidati che siano incompatibili e/o incandidabili ai sensi dello Statuto o del Codice Etico, si procederà alla loro sostituzione scorrendo la graduatoria dei non eletti secondo l’ordine di preferenza, se vi sono nomi disponibili. In assenza, si procederà per cooptazione a cura del coordinatore comunale.
Art. 7 (Dimissioni di componenti del coordinamento eletti)
1. In caso di dimissioni di un componente del coordinamento eletto dal congresso si procede al subentro con il primo dei non eletti a condizione che sia in regola con il tesseramento. Esaurita la lista si procederà per cooptazione a cura del coordinatore comunale.
Art. 8 (Controversie e ricorsi)
1. Entro 24 ore dalla convocazione di un congresso è possibile presentare ricorso sulle modalità di convocazione alla Segreteria Generale dei Congressi che deciderà, senza possibilità di appello, nelle 48 ore seguenti.
2. Nelle 24 ore seguenti alla ufficializzazione delle candidature valide alla carica di coordinatore, è possibile presentare alla Segreteria Regionale dei Congressi, ricorso motivato su eventuali rifiuti o accettazioni di candidatura. La Segreteria Regionale dei Congressi invierà immediatamente copia del ricorso alla Segreteria Generale dei Congressi e deciderà nel merito entro le successive 24 ore, inviando il tutto per conoscenza alla Segreteria Generale dei Congressi.
3. Durante lo svolgimento del congresso spetta all’Ufficio di presidenza verificare la regolarità dello svolgimento congressuale. Eventuali controversie verranno affrontate dal presidente del congresso, sentito l’ufficio di presidenza, e correttamente inserite nel verbale. Nei casi di particolare gravità, il presidente, sentito l’ufficio di presidenza, può disporre la sospensione del congresso per il tempo utile alla risoluzione delle casistiche segnalate. Laddove le stesse possano inficiare la regolarità dello svolgimento del congresso, il presidente, sentiti l’ufficio di presidenza e il coordinatore provinciale, può disporne l’annullamento cautelativo.
4. Nelle 48 ore seguenti alla proclamazione, ciascun iscritto può presentare alla Segreteria Regionale dei Congressi formale ricorso sulle modalità di svolgimento del congresso. La Segreteria Regionale dei Congressi avrà 7 giorni per rispondere motivatamente al ricorso e inoltrare sia il ricorso che la risposta alla Segreteria Generale dei Congressi.
5. L’iscritto che non fosse soddisfatto delle risposte della Segreteria Regionale dei Congressi ai propri ricorsi, può appellarsi entro 24 ore dalla risposta ricevuta alla Segreteria Generale che valuterà attraverso i verbali ed eventuali testimonianze. Avverso alle decisioni della Segreteria Generale dei Congressi non è ammesso reclamo ad altri organi o dipartimenti di Fratelli d’Italia.